lunedì 3 settembre 2012

PEX

La PEX (partecipation exemption), introdotta con D. Lgs. 344/2003, rappresenta un regime agevolativo destinato a detassare i proventi che scaturiscono dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni societarie.
Il regime prevede una esenzione parziale delle plusvalenze derivanti da partecipazioni immobilizzate, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art 87 TUIR.

Ratio di questo istituto è rappresentata dal voler evitare la fuga di capitali all'estero, verso quei Paesi che già da tempo detassavano i proventi da partecipazione.
Secondo parte della dottrina invece l'esenzione delle plusvalenze assicura l'eliminazione della doppia imposizione per il soggetto che acquisisce la partecipazione, sugli utili che dalla stessa si generano. Il realizzo di una plusvalenza da partecipazione deriverebbe dal fatto che la quotazione di quella determinata partecipazione è aumentata rispetto al momento dell'acquisto, quindi il suo prezzo è più elevato in quanto da essa deriverebbero più dividendi grazie al buon andamento economico della società partecipata. L'esenzione di tale componente positivo fa sì che i dividenti in essa contenuti siano tassati solo al momento dell'effettiva percezione da parte del nuovo acquirente, esentando il cedente da qualsiasi forma di tassazione.

Condizioni per fruire del regime della PEX:

- la partecipazione ceduta deve essere stata iscritta sin dal primo bilancio approvato a seguito della sua acquisizione tra le immobilizzazioni finanziarie;
- il periodo di possesso della partecipazione antecedente alla sua cessione deve essere almeno pari a 12 mesi;
- la società partecipata, in cui è detenuta la partecipazione, deve esercitare da almeno 3 anni un'attività commerciale e non deve risiedere un uno dei Paesi a fiscalità privilegiata.

La percentuale di esenzione dipende dalla tipologia di soggetto percettore:

1) se la plusvalenza è realizzata da parte di soggetti IRES, l'esenzione riconosciuta è pari al 95%;

2) se il soggetto che cede la partecipazione è un imprenditore individuale persona fisica che deteneva la partecipazione in regime di impresa, l'esenzione riconosciuta è pari al 50,28%, mentre la parte restante del provento è soggetta a tassazione;

3) se la partecipazione è ceduta da una persona fisica che non la deteneva in regime di impresa, il reddito prodotto rientra nei redditi diversi come "capital gains (plusvalenze azionarie)". Se la partecipazione è qualificata, il capital gain è esente per un ammontare del 50,28%; in caso contrario, si applica l'imposta sostitutiva pari al 12.5%.

Le condizioni di applicazione della PEX vanno rispettate anche dalle persone fisiche qualora il soggetto che realizza la plusvalenza detenga la partecipazioni in regime di impresa.

N.B. Una partecipazione è qualificata quando conferisce una percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria della partecipata superiore al 2 o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio della stessa superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

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