Dividendo: "remunerazione che periodicamente deriva dalla detenzione di partecipazioni o quote in società di capitali". Rientra nella categoria degli "utili da partecipazione", costituisce reddito di capitale qualora sia tassato in capo alle persone fisiche.
Premessa: I soggetti ai quali viene applicata l'IRES non sono i soggetti ultimi dell'imposizione, perché il reddito da essi prodotto è destinato ai soci; occorre quindi coordinare la tassazione del reddito delle società con la tassazione dei dividendi del socio, evitando o attenuando la doppia imposizione economica. La doppia imposizione economica deriva dal fatto che la distribuzione dei dividendi ai soci avviene a seguito della formazione del reddito imponibile in capo alla stessa e del pagamento delle imposte correlato. La parte residua viene distribuita ai soci, per i quali il provento percepito costituisce fonte reddituale e quindi, deve essere tassata.
La tassazione dei dividendi è caratterizzata dal regime di esenzione, che dal 1 Gennaio 2004 ha sostituito quello del CREDITO DI IMPOSTA. Secondo tale metodologia, il socio percettore includeva il dividendo nel reddito complessivo, scomputando all'imposta netta un credito pari all'imposta che in percentuale la società aveva già pagato su quel provento. Oggi, col metodo dell'esenzione, il dividendo percepito dal socio non concorre alla formazione del reddito imponibile.
La percentuale di esenzione del provento percepito varia in funzione del soggetto percettore;
- è pari al 95% se il socio è un soggetto IRES;
- è pari al 50,28% se il socio è una persona fisica imprenditore, o una persona fisica che detiene una partecipazioni qualificata (imprenditori individuali e società di persona sono soggetti IRPEF e i dividendi rappresentano redditi di capitale)
- se la persona fisica detiene una partecipazione non qualificata il dividendo sarà assoggettato all'imposta sostitutiva del 12,5% (in altre parole la società erogante applicherà una ritenuta a titolo di imposta del 12,5 %).
Esistono altri due regimi, introdotti sempre col D. Lgs. 344/2003, volti a evitare la doppia imposizione economica degli utili distribuiti.
1.REGIME DI TRASPARENZA
Disciplinato dagli articolo 115 e 116 TUIR, consente di applicare il regime naturale di tassazione delle società di persone, anche alle società di capitali: il reddito prodotto in capo alla società partecipata/madre viene imputato direttamente in capo ai soci
2. REGIME CONSOLIDATO
Disciplinato dagli articoli 117 e ss, concerne gruppi di società nazionali e estere, e prevede che tutti i redditi delle società del gruppo che vi aderiscono siano consolidati e tassati in capo alla società controllante.
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