martedì 4 settembre 2012

DIRETTIVA MADRE-FIGLIA n. 123/2003

I La direttiva prevede un regime di esenzione dei dividendi percepiti dalle società madri residenti in Italia e distribuiti dalle società figlie residenti nell' Unione Europea.
II I dividendi in uscita, distribuiti dalle società figlie a società madri residenti nell' UE non sono soggette a ritenute alla fonte.

La direttiva è stata recepita in Italia e le risultanze del suo contenuto sono indicate nell'art 27 bis del D.P.R. 600/1973. La sua ratio sta nel mitigare il fenomeno della doppia imposizione giuridica, che rappresenta un disincentivo alla produzione di redditi transnazionali, cosa che invece è auspicata nel progetto europeo. La doppia imposizione giuridica è strettamente connessa alla doppia imposizione economica sui dividendi distribuiti tra società appartenenti allo stesso gruppo ma residenti in Stati Membri differenti. Ciò deriva dall'applicazione del criterio di tassazione basato sulla residenza di persone fisiche e giuridiche, che genera conflitti di tassazione positiva. In pratica cosa succede?
I soggetti residenti vengono tassati nel paese di residenza sull'intero reddito mondiale prodotto (ossia ovunque prodotto), nel corso del periodo di imposta, mentre i non residenti sono tassati nel paese estero in cui producono reddito, esclusivamente sui proventi ivi percepiti.
In sostanza uno stesso soggetto residente in un territorio, che possiede redditi di fonte estera, subirà una doppia tassazione sui redditi di fonte estera, che saranno computati sia nel reddito complessivo determinato nel Paese di residenza (principio della "worldwide taxation"), sia tassati nel Paese in cui sono prodotti.

I

SOCIETA' MADRE ( residente in Italia)
SOCIETA' FIGLIE ( residente nell' UE)

Gli utili in entrata distribuiti dalle società figlie sono tassati come dividendi, quindi esentati al 95%.

La direttiva si applica al ricorrere di determinati requisiti:

- la società madre deve essere residente nell' UE e detenere una partecipazione al capitale delle società figlie partecipate di almeno il 10%;
- società figlie non devono fruire nello Stato di residenza di un regime di opzione o esonero che comporti l'applicazione di un regime agevolativo. Questo requisito è rispettato in presenza di un' apposita certificazione rilasciata dalla società figlia che attesti l'assenza di regimi di esonero nell'ambito della legislazione fiscale del proprio Paese di residenza.

II

SOCIETA' MADRE (residente nell' UE)
SOCIETA' FIGLIE (residente in Italia)

I dividendi in uscita, distribuite da società figlie italiane a società madri residenti in uno Stato Membro, sono esenti dall'applicazione di qualsiasi ritenuta alla fonte.

Requisiti:

- la società madre deve possedere, da almeno un anno, una partecipazione di almeno il 10% del capitale sociale della società figlia;
- il Paese in cui risiede la società beneficiaria dei dividendi (società madre) non deve prevedere un regime agevolato. La documentazione in cui le partecipanti estere certificano l'assenza di regimi agevolativi deve essere acquisita entro la data di pagamento degli utili e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.




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