martedì 4 settembre 2012

Riporto delle perdite (deducibilità delle perdite pregresse). Art 84 TUIR

La perdita di un periodo di imposta determinata con le stesse norme valevoli per il reddito può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto.
Le perdite dei primi tre periodi d'imposta possono essere riportate a nuovo, senza limite di tempi, dalla data della costituzione, purché si riferiscano a una nuova attività produttiva.

Vi può essere un uso improprio del riporto delle perdite, quando il soggetto che le utilizza è nominalmente lo stesso, ma nella sostanza differisce da quello che le ha realizzate. Per questo motivo il legislatore nega il riporto quando c'è un mutamento della compagine sociale e dell'attività. Più precisamente, il riporto non è ammesso quando ricorrono congiuntamente due circostanze:

1) muta la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria;
2) cambia l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui si sono realizzate le perdite.

Tale limitazione non si applica se la società ha rispettato nel bienno precedente alcuni parametri quantitativi:

- numero di dipendenti mai inferiore a 10;
- ammontare dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica e delle spese per prestazioni di lavoro subordinato superiore al 40% della media degli ultimi due esercizi precedenti.

Il DL 98/2011 ha apportato delle modifiche ai commi 1 e 2 dell'art 84. Si sottolinea che tali modifiche riguardano solo i soggetti IRES, escludendo quindi le imprese individuali e le società di persone, e gli enti non commerciali che svolgo attività d'impresa.

Quali sono le novità?


Il primo comma prevede ora che la perdita di un periodo d’imposta può essere riportata in avanti senza alcun limite temporale, ma utilizzata in abbattimento del reddito di periodo nel limite dell'80% di quest'ultimo. L’eccedenza del 20%, non deducibile nell’esercizio, può essere poi sfruttata negli anni successivi.

Il secondo comma si occupa delle perdite conseguite nei primi 3 periodi d’imposta. La novità normativa non ha intaccato il vecchio regime: i risultati negativi conseguiti nei primi 3 esercizi, a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva, continuano a essere riportabili per intero e senza alcun limite temporale.

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